Al lavoro in bici, è un rischio
Ma non solo Milano detiene l'esclusiva dell'a
ssicurazione delle biciclette. Anche a Torino è possibile porre sotto copertura il proprio mezzo con un costo un pochino inferiore di 22,92 euro, previa "
marchiatura" sul telaio di un codice personale. I massimali? Da 75 a 500 euro il risarcimento in caso di furto e sino a 50 mila euro il massimale per la responsabilità civile verso terzi.
Ma le novità non sono finite qui. Sono in pochi a sapere che c'è una piccola falla nel sistema dell'
INAIL. "Al lavoro in bici? A vostro rischio..." titola un articolo de Il Piccolo di Alessandria, in cui si racconta la storia di una donna che non è stata risarcita dall'Inail perché andava al lavoro in bicicletta. Il tema è quello dell'
infortunio in itinere, regolato dall'art. 12 del decreto legislativo 38/2000, che copre i lavoratori per gli infortuni subiti durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, e durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti, qualora non esista una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella
copertura assicurativa, ad eccezione che si tratti di interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro, o di
interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:g uasto meccanico), o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.: soddisfacimento di esigenze fisiologiche), o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale); le brevi soste non alterano le condizioni di rischio.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di
trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Proprio sul termine "necessitato" si basa l'equivoco, poiché la bicicletta non viene considerato mezzo necessitato, così come non lo sarebbero l'auto ed il motorino se vi fossero mezzi pubblici che collegano l'abitazione ed il posto di lavoro.
Ma l'auto ed il motorino sono coperti da una
RCA obbligatoria... E la bicicletta? E' anche per soddisfare questa grande lacuna che le emergenti assicurazioni per la bicicletta andranno a coprire questo tipo di rischio. A questo punto che dire... buona pedalata a tutti!
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