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Parcella e conflitti di interessi



Nel mio articolo sul settimanale Soldi del 24 dicembre 2009 "Il fee-only non è senza conflitto di interessi" scrivevo: in sintesi il conflitto di interessi è sempre riconducibile ad un contrasto o competizione fra gli obiettivi del cliente e quelli dell'operatore finanziario. Il problema esiste e si vorrebbe esserne esenti. E' per questo che se ne sentono di "cotte e di crude", al fine di autoescludersi ed essere considerati al di fuori del conflitto di interessi. E si giunge a dire che se l'operatore finanziario è pagato direttamente dal cliente è esente da potenziali conflitti di interesse.

Ora colgo l'occasione per riaprire il discorso sollecitato da un articolo dell'avvocato e giornalista pubblicista Pietro Ichino, scritto per il Corriere della Sera del 3 maggio 2010.

Il conflitto di interessi in cui l'avvocato si trova ogni volta che gli si aprono davanti due o più strade per la difesa del cliente e la strada più vantaggiosa per quest'ultimo non è la più vantaggiosa per l'avvocato stesso. Nella maggior parte dei casi, il cliente non è in grado di controllare efficacemente le scelte del difensore, come il paziente non è in grado di controllare le scelte del medico. Glielo impedisce la netta asimmetria informativa che caratterizza qualsiasi rapporto professionale: il professionista è colui che sa, il cliente è tale proprio perché nella materia specifica non sa. Per esempio, fra la transazione e il ricorso all'autorità giudiziaria, o a un arbitrato, la scelta dell'avvocato può essere dettata più dalle sue prospettive di guadagno che dall'interesse effettivo del cliente, il quale nella maggior parte dei casi non è in grado di valutare con piena cognizione i vantaggi dell'una o dell'altra scelta. Lo stesso accade nel rapporto tra medico e paziente, quando si tratta di scegliere tra diversi possibili mezzi diagnostici o protocolli terapeutici, di cui alcuni siano i più lucrosi per il terapeuta ma non i più appropriati nel caso specifico. [...]

Si sottolinea che l'avvocato è pagato a parcella direttamente dai suoi Clienti.
Nella Delibera n. 17130 e adozione Regolamento Consulenti Finanziari, l'art. 25 riguarda il conflitto di interesse:

comma 1.
I consulenti finanziari adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente [...]

comma 2.
I consulenti finanziari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative [...] così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

comma 3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.

comma 4.
Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari li informano chiaramente [...]

comma 5.
I consulenti finanziari istituiscono ed aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La conclusione di quanto esaminato è una sola: come si può avere l'audacia, di nascondere questi fatti ed affermare che il Consulente fee-only è esente da potenziali conflitti di interesse con i propri Clienti, perché è pagato direttamente dai suoi Clienti?


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