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Polizze dormienti

Aspetti fiscali
Nel primo esempio abbiamo preso in considerazione un caso di polizza scaduta. Ma se prendiamo il caso di decesso e senza che la polizza vada in scadenza, gli eventuali eredi hanno solo un anno di tempo per riscuotere il premio e lo Stato si porta via tutto. I fondi vanno a finire nello stesso canale dei fondi dormienti per i quali devono dormire 10 anni senza alcuna operazione.

Ma i cittadini vengono informati e/o avvisati per tempo? Se dimenticarsi un conto in letargo non ne pregiudica il riscatto, non si può dire certo la stessa cosa per le polizze vita, che una volta confluite nel Fondo unico non possono più essere rivendicate. Il paradosso delle polizze cosiddette "intoccabili" è scattato con la legge 166/08 che prevede l'allungamento dei tempi di prescrizione dei conti dormienti (da 1 a 2 anni) imponendo che a prescrizione avvenuta gli indennizzi confluissero nel fondo dei rapporti dormienti e non fossero più a disposizione delle compagnie (stando infatti a quanto sancito dal codice Civile, dopo un anno, una compagnia che non venga richiesta di onorare il contratto, può tranquillamente acquisire nel suo bilancio il relativo capitale).

A questo punto il diritto di rivendica, valido per i titolari di conto corrente o libretto, viene a mancare. L'altro lato della medaglia è rappresentato dall'aspetto fiscale. Quali sono le opportunità di risparmio in dichiarazione dei redditi? Nel caso di eredità di polizza infatti se la stessa non ha raggiunto ancora la scadenza il nuovo beneficiario, potrà continuare a pagare il premio detraendolo dalla dichiarazione dei redditi. Il risparmio fiscale massimo è di circa 245 euro cioè il 19% del premio massimo detraibile: 1.291 euro. Nel caso del 730 l'importo verrà inserito nella Sezione I Quadro E. Nel modello Unico nella Sezione I Quadro RP.
Ma allora cara zia Clara non era meglio che ci lasciavi in eredità forse il tuo cagnolino Tobia!

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