Costi e modiDistinguiamo i due casi a seconda che la revisione si condotta presso la Motorizzazione o presso un officina autorizzata.
A prescindere da
dove si effettui, è importante il
quando.
Non è consentita la circolazione dei veicoli dopo la scadenza della loro revisione. Poiché per legge la revisione deve essere effettuata entro il termine del mese corrispondente alla data di prima immatricolazione e tale tempo limite è inderogabile, per non incorrere in sanzioni, è importante iniziare per tempo le pratiche tenendo presente che sono necessari almeno 15 giorni dalla presentazione della richiesta all’operazione di revisione.
Revisione presso la motorizzazione civile: - Domanda su modulo TT2100 disponibile presso gli sportelli della motorizzazione oppure qui. Il modulo deve esser compilato in tutte le sue parti dal proprietario del veicolo da revisionare.
- Versamento di € 45,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al D.T.T. (ex M.C.T.C.).
- Libretto di circolazione in originale (non necessario nel caso che il libretto sia stato ritirato dalle forze dell’ordine).
- Prenotazione del giorno e dell’ora per la revisione.
Revisione presso un’officina autorizzata da Ministero dei Trasporti: - Domanda su modulo TT2100 disponibile presso gli sportelli della motorizzazione oppure qui. Il modulo deve esser compilato in tutte le sue parti dal proprietario del veicolo da revisionare.
- Pagamento di € 45.00 + IVA al 21% (totale € 54,45) alla struttura che esegue materialmente la revisione
- Versamento di € 9.00 per diritti della motorizzazione sul c/c 9001 intestato al D.T.T.
- € 1,80 per spese di c/c postale.
- Libretto di circolazione in originale (non necessario nel caso che il libretto sia stato ritirato dalle forze dell’ordine e inviato al D.T.T.).
Stato del veicoloAll’atto della revisione il veicolo deve essere in ordine di marcia, in buone condizioni generali, e con tutti i sistemi importanti ai fini della sicurezza funzionanti. Se non si è sicuri di quanto sopra, è opportuno fare eseguire una verifica preventiva per non rischiare di non passare la revisione. È evidente che tale genere di interventi comporta costi aggiuntivi.
Esito negativo della revisione La revisione può non essere superata con due diversi esiti:
- Se la revisione non passa con la dicitura “Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese” allora è necessario far eseguire ad un meccanico le riparazioni richieste e ripresentare entro un mese il veicolo alla revisione. In questo caso il veicolo può effettivamente:
- Circolare per un mese, a patto che siano state eseguite le riparazioni richieste.
- Circolare oltre tale limite comporta una violazione dell’art. 80 comma 14 del C.d.S.
- Circolare senza avere eseguito gli interventi richiesti comporta una violazione degli art. 71, 72 o 79 a seconda del dispositivo coinvolto.
- Se la revisione non passa con la dicitura “Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina“ vanno apportate le operazioni correttive e va nuovamente presentata una richiesta di revisione.
- Il veicolo non può circolare fino all’operazione di revisione
- Il veicolo puo’ essere guidato esclusivamente per arrivare all’officina meccanica.