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Cos’è e come funziona il part-time agevolato

Welfare · 13 gennaio 2017 - 10.22
Part-time agevolato: normativa di riferimento e beneficiari

Tra le misure introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/15) ve n'è una che disciplina il passaggio agevolato dall'orario di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale. La novità, resa operativa con DM del 7 aprile 2016, è avviata in fase sperimentale, la sua entrata in vigore risale al 2 giugno dello scorso anno ed è stata prorogata a tutto il 2017. Il passaggio al part-time agevolato è perseguibile dai dipendenti del settore privato dotati dei seguenti requisiti:
- assunzione attuale con contratto a tempo indeterminato a orario pieno;
- possesso dei requisiti minimi contributivi per l'ottenimento della pensione di vecchiaia;
- raggiungimento dell'età anagrafica pensionistica (sempre con riferimento alla pensione di vecchiaia) entro il 31 dicembre 2018;
- iscrizione all'Inps o alle gestioni ex Enpals ed ex Inpdap.

La riduzione dell'orario di lavoro: trattamento retributivo e contributivo

La citata norma prevede che l'orario a tempo pieno possa essere ridotto di una misura compresa tra il 40% e il 60% dello stesso. La retribuzione mensile, a seguito del passaggio al part-time agevolato, viene commisurata alle ore effettivamente lavorate con l'aggiunta di un importo pari alla quota contributiva datoriale calcolata sulle ore non lavorate. Tale ultimo ammontare, pari al 23,81% dei contributi dovuti sulla retribuzione "persa", è esente da tassazione e non va considerato nemmeno per il computo dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Inoltre, dal punto di vista pensionistico, il dipendente risulta sempre impiegato a tempo pieno: infatti, il datore di lavoro è tenuto a versare una contribuzione "figurativa" per le ore non lavorate.

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Come richiedere il part-time agevolato

Il primo passaggio obbligatorio per l'ammissione alla procedura del part-time agevolato spetta al dipendente che deve richiedere all'Inps una certificazione attestante il raggiungimento dei requisiti contributivi e anagrafici. Si ricorda che, mentre i primi devono sussistere all'atto della domanda, i secondi possono essere raggiunti anche in un momento successivo ma non oltre il 31 dicembre 2018. Ottenuta la certificazione dall'Inps, il dipendente la trasmette al proprio datore di lavoro e, in accordo con lo stesso, stipula un nuovo contratto nel quale siano indicate la riduzione dell'orario di lavoro e la durata: quest'ultima va dal momento della maturazione del diritto al beneficio fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Il contratto così redatto, e sottoscritto dalle parti, dev'essere inviato (tramite raccomandata AR o Pec) alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), la quale può dare il proprio placet per iscritto o con silenzio assenso che si perfeziona in 5 giorni dall'invio del contratto.

Dall'autorizzazione della DTL all'avvio del nuovo contratto

Ricevuta anche l'autorizzazione della DTL, il datore di lavoro la trasmette telematicamente all'Inps e attende l'accoglimento della domanda: anche in quest'ultimo caso, può operare il "silenzio-assenso" dopo 5 giorni dalla trasmissione dell'istanza. Con il via libera da parte dell'Inps il contratto di part-time agevolato comincia ad avere validità. Il versamento della contribuzione "figurativa" avviene dal mese successivo a quello in cui si è perfezionata la procedura. La successiva cessazione del part-time agevolato va comunicata, a cura del datore di lavoro, sia all'Inps che alla DTL.

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