La validità del bonus gas
Le agevolazioni previste dalla legge, nel caso del riconoscimento del diritto a fruire del bonus gas,
durano al massimo per dodici mesi dalla data della richiesta. Nello specifico, un mese prima della scadenza dell'anno, è necessario che il contribuente certifichi la sussistenza dei requisiti necessari a richiedere nuovamente l'agevolazione, ovvero a fruirne in misura continuata per l'annualità successiva. Una volta richiesto l'eventuale rinnovo dell'agevolazione, questa verrà estesa sino allo stesso mese dell'annualità successiva per mezzo dell'aggiornamento telematico del database comunale. Le modalità di presentazione e di rinnovo sono le medesime che vengono osservate nel caso di prima richiesta e la presentazione della domanda deve essere fatta, come consuetudine al Comune di fruizione della detrazione o presso un Centro di Assistenza Fiscale - CAF -.
Entro due mesi dalla scadenza delle agevolazioni la richiesta di rinnovo deve essere presentata a cura del richiedente con le stesse modalità di presentazione della domanda. Alla scadenza, laddove la fornitura fosse cambiata e fosse necessario chiedere la detrazione per un contratto diverso da quello identificato in sede di prima istanza, sarà necessario chiedere di aprire una nuova pratica, ricompilando nuovamente tutti i modelli necessari.
Le tempistiche di accettazione della richiestaLe tempistiche di accettazione della domanda non sono lunghe; nel caso dei clienti che hanno un contratto di utenza domestica, i tempi sono molto ridotti dal momento che la società fornitrice del servizio è tenuta ad applicare la scontistica a decorrere dal secondo mese successivo all'inserimento della pratica. L'importo derivante dalle agevolazioni viene ripartito per le dodici mensilità successive e deve essere esplicitato chiaramente in fattura.
Dove si vede in bolletta il bonus gas? Le particolaritàLa detrazione corrispondente all'importo del bonus gas è verificabile attraverso una specifica dicitura, riportata all'interno della fattura che dichiara la possibilità, per il cliente, di aderire alle procedure di compensazione della spesa per la fornitura di gas.
Ma cosa succede se l'utenza cambia da domestica diretta a domestica centralizzata, come nel caso dei condomini? Anche in questo caso il sottoscrittore del contratto ha l'obbligo di comunicare la variazione all'ente responsabile della fornitura; a questo sarà da aggiungere la presentazione di una nuova istanza che, spesso, viene eseguita direttamente dall'amministratore del condominio.