(Teleborsa) -
Si è tenuto ieri, 5 febbraio, un incontro fra sindacati e PA sul tema della
mobilità (trasferimenti e utilizzazioni) di tutto il personale delle istituzioni
AFAM statali. Erano presenti per il sindacato
Anief il Capo Dipartimento AFAM
Ettore Michelazzi e il suo Vice
Eustachio Santochirico, che hanno espresso
apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione e per i chiarimenti pervenuti durante l’incontro.
Rispetto al precedente verbale di confronto del 2023
sono emerse varie novità. Nell’Art. 1 è stato specificato che la
continuità si considera per gli ex pareggiati e si conta dall’immissione in ruolo prima della statizzazione, mentre i
punteggi vengono valutati a condizione che l’istituto fosse già pareggiato.
Per il secondo posto di direttore amministrativo, qualora presente in una istituzione, esso è
ad esaurimento.
L'Art. 2 tratta del
diritto alla riconferma su posto vacante, possibilità che è stata
estesa al personale contrattualizzato dopo le procedure di mobilità su posto vacante, mentre su posto disponibile la proroga automatica non è attuabile. Rispetto al
trasferimento dei direttori amministrativi, si è specificato che si potrà trasferire
solo dove ci siano posti liberi.
Rispetto all’Art. 3 comma 8, è importante far notare che viene data la
possibilità alle istituzioni di stabilire di non reclutare nessun supplente sulla cattedra su cui il titolare è in comando o altra posizione di stato. L’istituzione, sulla cattedra disponibile e non vacante ha la
possibilità di far reclutare un supplente su altro settore laddove mancante in organico. Ad esempio, se risulta vacante una cattedra di pianoforte si può reclutare un supplente su canto Jazz (altro settore); tale cattedra di pianoforte rimane in organico per il futuro rientro del titolare.
L’Art. 4 bis comma 4 è stato inserito per
migliorare la trasparenza; le motivazioni alla base della
valutazione comparativa ivi compresa l’eventuale valutazione di idoneità di tutti i candidati all’utilizzazione sono pubblicate
sul sito dell’istituzione fino al 31 ottobre 2024 in una sezione di immediata e facile accessibilità, in aggiunta all’ordinaria e tempestiva pubblicazione dei verbali dell’organo a norma di legge.
Viene infine specificata la possibilità da parte delle istituzioni e del ministero di attuare il
soccorso istruttorio laddove la documentazione della domanda sia incompleta, purché l’integrazione documentale riguardi esclusivamente documenti esistenti al momento della presentazione della domanda.