(Teleborsa) -
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 giugno, ha accolto un
ricorso dell'Anief, stabilendo che i
docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, inclusi quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
In pratica, se il Dirigente Scolastico non ti ha richiesto espressamente e per iscritto di prendere ferie in questi periodi, avvertendoti della perdita del diritto in caso di mancata fruizione, si ha
diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Questa vittoria del sindacato Anief significa che è
possibile recuperare fino a 10.000 euro di indennità sostitutiva per ferie non godute negli ultimi dieci anni, ovvero fino a 1.000 euro all'anno per ogni contratto stipulato al 30 giugno dal 2014 ad oggi.
Per non rischiare di far prescrivere l’anno 2013/2014, è necessario che si invii la
diffida predisposta da Anief a mezzo PEC agli indirizzi indicati nella stessa entro e non oltre il 30 giugno 2024.