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Scuola, abuso di precariato: 41mila euro di risarcimento a una docente di religione supplente per 22 anni

La decisione del Tribunale di Perugia in risposta al ricorso dei legali Anief

Economia, Scuola
Scuola, abuso di precariato: 41mila euro di risarcimento a una docente di religione supplente per 22 anni
(Teleborsa) - "Allo Stato sta costando cara la mancata stabilizzazione dei docenti di religione: dopo il risarcimento record deciso alla vigilia di Natale dal Tribunale di Torino, stavolta è il giudice del lavoro di Perugia a condannare l'amministrazione scolastica al pagamento di una somma maxi, sempre a causa delle reiterazione immotivata delle supplenze, da assegnare a una docente che ha svolto supplenze per circa vent'anni senza mai avere nemmeno la possibilità di svolgere il concorso. Una mancanza, quest'ultima, particolarmente grave, dal momento che per legge dovrebbe essere bandita una procedura concorsuale ogni triennio". È quanto afferma Anief in una nota commentando la sentenza del tribunale di Perugia.

Nella sentenza – fa sapere Anief – è stato spiegato che il danno prodotto è evidente e che quindi lo Stato dovrà pagare alla docente "la somma di 41.114,72 euro", pari a 16 mensilità, "tenendo conto dei ventidue anni di servizio della docente e della gravità delle violazioni oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato sulla sorte dalla data odierna al saldo". Una cifra davvero considerevole che il giudice ha voluto assegnare alla docente sia per allinearsi alle indicazioni europee, a iniziare dalla Direttiva UE 70/CE del 1999 fino al recente deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea per l'eccesso di supplenze e mancate stabilizzazioni, sia anche per scoraggiare violazioni future. Ma anche per dare seguito al Decreto Legge 131/2024, con cui si è inteso proprio garantire indennizzi proporzionati e dissuasivi: oggi, non è un caso, sono diventate 24 le mensilità assegnabili al danneggiato come risarcimento.

Secondo il giudice, la reiterazione illegittima di contratti a termine è stata evidente: infatti, si legge ancora nella sentenza è stata assunta "per ben ventidue anni scolastici consecutivi dall'a.s. 1999/00 all'a.s. 2020/21 per l'intera annualità dal 1.9 al 31.8 in assenza di esigenza sostitutive o temporanee senza fruire dell'opportunità di prendere parte ai concorsi per l'immissione in ruolo che l'amministrazione scolastica non ha bandito per vent'anni dal 2004 al 2024". Il concorso, sottolinea ancora il giudice del Tribunale di Perugia, si sarebbe dovuto attuare anche "per assicurare il conseguimento di obiettivi di buon andamento dell'amministrazione".

Nel ricorso, i legali Anief della docente hanno contestato che tale pratica violava sia l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 sia la Direttiva Europea 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di prevenire abusi nell'uso di contratti a termine successivi. Inoltre, ha evidenziato che l'ultimo concorso per il reclutamento di insegnanti di religione risaliva al 2004, lasciandola senza possibilità di stabilizzazione per quasi due decenni. I giudici hanno riscontrato che l'abuso contrattuale era aggravato dall'omissione ministeriale di bandire concorsi triennali come previsto dalla legge n. 186/2003, un obbligo sistematicamente disatteso fino al 2024. Va aggiunto che la sentenza si inserisce nel contesto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 131/2024, che ha aggiornato il sistema di risarcimento per abusi nei contratti a termine nel settore pubblico. Il nuovo art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 prevede che Il lavoratore abbia diritto a un'indennità tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR. L'entità del risarcimento sia determinata dal giudice in base alla gravità dell'abuso, al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto di lavoro.






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