(Teleborsa) - Un’altra sentenza riconosce il
diritto al risarcimento per un docente precario della scuola. Questa volta è il Tribunale di Parma a esprimersi a favore di un’insegnante, accogliendo la tesi dei legali Anief. La docente, che tra il 2015 e il 2024 ha lavorato con supplenze brevi e annuali fino al 30 giugno, non aveva mai ricevuto il pagamento delle ferie non fruite. Il giudice del lavoro ha quindi condannato l’amministrazione statale a risarcire l’insegnante con
11.875,36 euro, riconoscendo l’illegittimità dell’attribuzione d’ufficio delle ferie non godute.Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commenta la sentenza di Parma ricordando che "le ferie non godute e non sollecitate dai dirigenti scolastici devono necessariamente essere pagate a docenti e Ata che hanno terminato il loro rapporto di lavoro con la scuola. Sottrarle, come se fossero state utilizzate, senza quindi pagarle al lavoratore stesso con emissione stipendiale ad hoc, rappresenta un
errore di interpretazione della normativa vigente. Presentando
ricorso con Anief è possibile quindi recuperare cifre importanti, anche superiori ai 10 mila euro: occorre tuttavia non pensarci troppo a lungo, perché la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria".
Nella sentenza si spiega che "la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che "…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne".
Nella sentenza si fa quindi riferimento alla "
direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". (Cass. n. 16715/2024 cit.)".
A pesare sulla sentenza, infine, è stata anche "la previsione collettiva", la quale "stabilisce, inoltre, che ‘la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto’".
Il giudice di Parma ha anche ricordato la posizione della Corte di Giustizia Europea sulla questione, in particolare spiegando che "la CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell’interpretare l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’art. 31 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha
affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo".
In conclusione, nella sentenza emiliana si spiega che "il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie,
se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva".