(Teleborsa) -
Il Tribunale di Modena ha ribadito un principio di
non discriminazione dei lavoratori della scuola a tempo determinato rispetto ai colleghi di ruolo, riconoscendo un
risarcimento per una collaboratrice senza il CIA, ovvero il Compenso individuale accessorio assegnato invece ai colleghi di ruolo o con supplenze annuali, che adesso le vengono finalmente corrisposti con gli interessi di legge.
Ad una collaboratrice scolastica, Il tribunale ha riconosciuto un
risarcimento di 641 euro più interessi, "in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati per supplenze brevi e saltuarie svolte negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 151 giorni di lavoro nell’a.s. 2020/2021 e 216 giorni di lavoro nell’a.s. 2021/2022".
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha spiegato che "il
compenso in esame, che ha indubbiamente
carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell’art. 82 CCNL 'al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative', senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi
ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico". Alla base della conclusione a cui è giunto il tribunale di Modena c’è la posizione presa dalla
Corte di Cassazione, che ha "fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili".
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La direttiva 1999/70/CE emessa cinque lustri fa rimane
decisamente attuale e valida per ribadire nei tribunali del lavoro il pieno il
diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità pregressa", spiega
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, che sollecita il personale interessato precario o ex precario ad "inviare una diffida e a ricorrere al più presto in tribunale per così recuperare le somme negate a fine mese".