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CONSOB, consultazione su contributo di vigilanza per cartolarizzazioni e crowdfunding

Finanza
CONSOB, consultazione su contributo di vigilanza per cartolarizzazioni e crowdfunding
(Teleborsa) - CONSOB sottopone al mercato una consultazione sulle proposte di ridefinizione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che effettuano operazioni di cartolarizzazione e dai fornitori di servizi di crowdfunding, rese necessarie a seguito delle modifiche del quadro normativo di riferimento, efficaci dal gennaio 2024.

In particolare, per le operazioni di cartolarizzazione nel vigente Regime contributivo, sono assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della CONSOB. Il criterio di tariffazione adottato prevede il pagamento di un importo fisso pro capite. La Commissione intende ridefinire la fattispecie contributiva prevedendo che sia tenuto al pagamento il soggetto designato, su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione, e che la misura del contributo, calcolata sempre in misura fissa, sia diversificata per tenere conto della diversa vigilanza espletata sulle operazioni di competenza CONSOB rispetto alle cartolarizzazioni STS.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di crowdfunding, la normativa primaria è stata adeguata rispettivamente alla direttiva (UE) e al Regolamento (UE) relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. In particolare, la direttiva e il Regolamento hanno integrato la disciplina in materia consentendo ai fornitori di servizi di crowdfunding di promuovere contemporaneamente sia offerte di lending che di strumenti finanziari (lending based crowdfunding e investment based crowdfunding).

Ai fini dell'assoggettamento a contribuzione della categoria, si rende necessario modificare il provvedimento sul Regime contributivo in vigore, definendo puntualmente l'ambito soggettivo di applicazione del contributo ai sensi delle nuove norme.

Per quanto attiene al criterio di tariffazione, in considerazione della fase di avvio dell'adozione della nuova normativa, che non permette ad oggi di avere a disposizione dati quantitativi riferiti all'attività (quali ad esempio i ricavi o il volume di affari), il contributo sarà commisurato in relazione al numero dei servizi di crowdfunding autorizzati e prevedendo che il contributo sia aumentato di un ulteriore importo, qualora il fornitore sia autorizzato a svolgere anche la gestione individuale di portafogli di prestiti.
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