(Teleborsa) - Prosegue la
battaglia dell’
Anief per comprendere cosa non ha funzionato nell’
algoritmo che ha decretato le sedi scolastiche di tanti docenti italiani destinandoli in alto numero a centinaia di chilometri da casa pur in presenza di posti liberi molto più vicini o che ha assegnato le cattedre a
candidati con pochissimi punti penalizzando chi era in testa alle
graduatorie, con docenti costretti a non accettare cattedre troppo lontane dalla propria residenza e poi anche tagliati fuori dalle supplenze tramite Mad: dopo la decisione del giovane sindacato, datata ottobre 2022, di presentare al ministero dell’Istruzione richiesta di “accesso al software” per comprendere “cosa sia successo nella gestione dell’algoritmo che assegna le supplenze”,
l’Anief ha ricevuto nei tempi stabiliti dalla legge la documentazione del ministero dell’Istruzione, ma questa non è servita a comprendere molto.
Pertanto, ancora l’Anief ha prodotto formale
ricorso al
Tar, chiedendo stavolta al giudice spiegazioni su quelli che la rivista Wired ha definito come “una valanga di errori” ai
danni dei precari della scuola: nel ricorso, il sindacato ha chiesto di avere “accesso ai programmi informatici (software) utilizzati dal Ministero dell'Istruzione per la compilazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in sigla GPS) di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 nonché per il conferimento dei contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle medesime GPS”. Il Tar ha dato ragione al sindacato.
“Stiamo creando i presupposti – dice
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - perché i motivi che hanno prodotto un danno tangibile a tanti docenti precari e studenti, ai quali è stata negata la continuità didattica, a partire dal sostegno agli alunni disabili, possano venire a galla: per questo abbiamo chiesto prima l’accesso al software e poi, non soddisfatti dalla risposta del Ministero, abbiamo prodotto ricorso al Ta: occorre comprendere cosa sia realmente accaduto nella gestione dell’algoritmo che ha assegnato decine di migliaia di supplenze in troppi casi in modo random. È un sistema palesemente fallato, che ha prodotto troppi errori, creando ulteriore contenzioso e precarietà. Lo abbiamo fatto presente, in autunno, dapprima alla
Commissione Bilancio di Montecitorio che ha esaminato la
Manovra 2023 e poi in tutte le altre occasioni possibili. Come pure in tribunale, da dove ancora una volta arriva la risposta al problema. Lo studio legale Anief a breve comunicherà le
iniziative da porre in essere”, conclude Pacifico.
A fine febbraio la Sezione Terza Bis del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la sua
sentenza, accogliendo la
tesi dei legali dell’Anief perché “non si può prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come "livello essenziale....delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili", anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a "concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale", nonché alle "progressioni in carriera"”.
“Pertanto – sempre secondo il Tar interpellato dall’Anief - il ricorso deve trovare accoglimento con
obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso agli atti indicati nell’istanza di parte ricorrente. L’accesso deve essere consentito secondo
modalità indicate dall’amministrazione che consentano una piena tutela della posizione di parte ricorrente, eventualmente mediante accesso anche da remoto al server”. Pertanto, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso “nei termini di cui in
motivazione, ordinando all’amministrazione di disporre l’ostensione della documentazione richiesta” e ordinando “che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”.