(Teleborsa) - Entra in vigore oggi la legge sull’
equo compenso (n. 49/2023) per i liberi professionisti. La norma servirà a tutelare i
professionisti sotto due aspetti: la
parcella e le
clausole contrattuali vessatorie. I
contraenti forti, e cioè banche, assicurazioni, pubblica amministrazione – con alcune eccezioni – e grandi imprese, devono infatti riconoscere ai professionisti compensi adeguati alla prestazione richiesta e in linea con i
parametri ministeriali. Inoltre, le clausole contrattuali vessatorie sono annullabili senza compromettere il contratto.
Il provvedimento sembra però mostrare alcune
criticità. La prima riguarda la
platea: per alcuni infatti questa risulterebbe troppo ristretta. La nuova legge riguarda circa 51mila aziende (su un totale di sei milioni) e 27mila pubbliche amministrazioni. C’è, poi, il problema dei
parametri ministeriali che, al momento, sono quelli utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle e, per la maggior parte delle professioni ordinistiche, sono molto vecchi. Più complicata la situazione dei parametri per le professioni non ordinistiche, perché ancora non ci sono e saranno definiti con un decreto ministeriale.
Un'altra criticità sottolineata è quella che riguarda il
sistema sanzionatorio, che colpisce il professionista e non il cliente. La norma, inoltre, stabilisce che gli Ordini hanno il potere di sanzionare i propri iscritti che accettano compensi non equi; manca però un soggetto che sanzioni i professionisti non iscritti ad un Ordine. Critiche sono state sollevate anche sulla
mancata applicazione retroattiva della legge, perché le convenzioni in essere non sono soggette alle nuove regole. Le
convenzioni sono
accordi quadro in base ai quali vengono poi sottoscritti dei contratti, quindi i nuovi contratti stipulati in base a vecchie convenzioni sono fuori dal perimetro dell’equo compenso.
Infine, è stato fatto notare che in base al nuovo
Codice appalti, il Dlgs 36/2023, all’articolo 8 si continua ad ammettere gli incarichi gratuiti per i professionisti, pur richiamandosi ai principi dell’equo compenso.?"Le prestazioni d’opera intellettuale - si legge nell’articolo - non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione". Alcune situazioni quindi ammetterebbero gli
affidamenti gratuiti da parte della Pa. Questo vale anche se, come spiega sempre l'articolo 8, "la
pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso". Insomma, non essendoci un divieto esplicito di incarichi gratuiti, l’equo compenso sembra valere solo nei casi nei quali sia effettivamente previsto un compenso.
(Foto: Studio Republic su Unsplash)