(Teleborsa) - Il
Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per
l'adeguamento della normativa nazionale sul crowdfunding alle disposizioni del regolamento UE 2020/1503, che introduce un nuovo regime armonizzato a livello di Unione europea, con la possibilità di adesione allo stesso da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente.
Il nuovo regime stabilisce, tra l'altro,
requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la vigilanza dei provider, per il funzionamento delle piattaforme e per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing.
Prevista anche
un'autorizzazione unica agli operatori, con regime completo di passaporto (con registro tenuto dall'ESMA) e requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme che faciliteranno gli investitori e coloro che cercano fondi nel confrontare le offerte del mercato UE sul crowdfunding in modo più accurato.
A ottobre la
Consob e la
Banca d'Italia avevano comunicato l'avvio di interlocuzioni con gli operatori di piattaforme di crowdfunding in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole europee. Le due istituzioni sono state designate quali
autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding.
L'approvazione di regole comunitarie uniche sulla materia si basa sulla convinzione degli legislatori europei che il crowdfunding può contribuire a
fornire alle PMI l'accesso ai finanziamenti e a
completare l'Unione dei mercati dei capitali. Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti.
Pima del regolamento, le differenze tra le normative nazionali esistenti erano tali da
ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidevano pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico fosse frammentato lungo i confini nazionali creava
notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovavano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri.