(Teleborsa) - Novità in arrivo per
i soggetti che adottano il regime “forfettario” che saranno obbligati,
a partire del 1 luglio, ad emettere le fatture in modalità elettronica, in linea con quanto stabilito dal Decreto PNRR2 che estende l’obbligo di e-fattura ai soggetti che fino ad oggi non facevano
parte della platea degli interessati, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.
e-fattura, cosa cambia? Obbligo dunque anche per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per
un importo fino a 65mila euro.Sono, invece,
esonerati dall’obbligo invece fino al 31 dicembre 2023 e potranno dunque continuare ad emettere fatture cartacee le piccole Partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro. Per questi soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio scatterà infatti a partire dal 1° gennaio 2024.
Nessuna preoccupazione, invece,
per i contribuenti “forfettari” che operano nel settore sanitario. Per loro, infatti, continua a restare in vigore l’esonero di adottare la fattura elettronica. Si tratta in particolare di: soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS; i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Per il terzo trimestre del
2022, ossia da luglio a settembre, le nuove Partite IVA chiamate ad emettere fattura elettronica avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura “immediata”: si potrà caricare sullo SdI la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Un vero e proprio
periodo cuscinetto durante il quale di fatto non scatterà la sanzione amministrativa contro la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile. In questi casi, la multa è di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro e di importo tra 250 e 2mila euro se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.