(Teleborsa) - Dalle deroghe al dimensionamento da attuare per le scuole del Sud, al doppio punteggio ai docenti ai fini della richiesta di mobilità fino all’indennità al personale per la continuità didattica: sul
Decreto Caivano la prima e seconda Commissione di Palazzo Madama hanno
apportato diverse modifiche. Tanti gli emendamenti approvati, molti dei quali
richiesti da Fratelli d’Italia e indicati dal sindacato Anief.
"Come presidente dell’organizzazione sindacale rappresentativa Anief – ha detto il leader
Marcello Pacifico - ribadisco la necessità estrema di
assicurare il bene degli studenti e degli alunni con la stabilizzazione dei precari sui posti vacanti in organico di fatto, oltre che di prevedere una specifica indennità di sede disagiata a ristoro delle spese sostenute".
L'obiettivo è
contrastare il disagio giovanile e la povertà educativa. Tra le misure principali, vigilare sull’
adempimento dell’obbligo di istruzione, con sanzioni più rilevanti a carico dei genitori che non curano l’obbligo scolastico dei figli, dunque, "contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI, e ampliare l’offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l’attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l’eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", così come "valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche".
Un emendamento del Governo anche in materia di
criminalità minorile, dove con l’articolo 4 si "inaspriscono le pene per i reati di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere, per i quali non è ammessa licenza" e con l’articolo 6 si modifica "la disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e precautelari". L’articolo 8 introduce un tema importante, quello del
percorso di rieducazione del minore. "La nuova disposizione prevede che nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, il pubblico ministero possa disporre e notificare al minore istanza di definizione anticipata del procedimento". Così come, nei confronti del detenuto ultraventenne rinchiuso in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne "possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell’ordine e della sicurezza nell’istituto minorile ovvero usi violenze o minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore diciotto anni che adotti analoghi comportamenti", come si legge nell'Articolo 9.
Cambiamento importante è anche quello legato alla
sicurezza dei minori in ambito digitale, ampliando le disposizioni per la verifica della maggiore età di coloro che accede ai siti pornografici.
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