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Scuola, anno 2013 va conteggiato nell’anzianità. Pacifico (Anief): un precedente di importante rilevanza

Economia
Scuola, anno 2013 va conteggiato nell’anzianità. Pacifico (Anief): un precedente di importante rilevanza
(Teleborsa) - Si riapre la questione sul possibile riconoscimento dell’anno scolastico 2013 ai fini della carriera del personale scolastico: l’insensato blocco delle progressioni economiche imposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica comincia a scricchiolare a seguito dell’analisi della norma nelle aule di giustizia. Una recente sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze potrebbe rimettere tutto in discussione: la sentenza, del 30 gennaio scorso, ha ribaltato la decisione del Tribunale di Lucca che nel 2022 aveva respinto le richieste di una docente di vedersi riconosciuto l’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera e delle successive progressioni di stipendio.

La sezione Lavoro del Tribunale toscano “concorda con l’appellante quanto al riconoscimento dell'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità”: guardando ai precedente in materia, la Corte aveva infatti scritto nella “sentenza n. 683/2021 del 14 ottobre 2021 (seppur resa su oggetto diverso, relativo al riconoscimento del servizio di ruolo prestato in scuola materna / elementare in favore di docente di scuola superiore), in modo chiaro che il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo”. Quindi, per “il servizio prestato nell'anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata”.

Secondo il giudice, quindi, “il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica”. Da questa interpretazione deriva, dunque, il via libera alla “valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”.
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