(Teleborsa) - Il
TAR Toscana, con Sentenza n. 633 del 2 aprile 2025, ha
accolto il ricorso proposto dal Comune di Lucca promosso contro l'Autorità Idrica Toscana (AIT) e nei confronti di
Gaia S.p.A., annullando il provvedimento con cui AIT aveva rigettato l'istanza di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel territorio comunale. Il Comune di Lucca è stato difeso dagli avvocati Luca Spaziani e Alberto Fantini dello Studio Legale Tonucci & Partners. Il TAR Toscana, Firenze, rigettate le eccezioni preliminari proposte da AIT e Gaia, respinto un primo motivo sull'incompetenza dell'organo che aveva adottato il provvedimento, nel merito ha ritenuto che le
ragioni addotte dall'Autorità idrica toscana per negare la salvaguardia del servizio idrico integrato del Comune di Lucca non fossero meritevoli di condivisione.
In particolare, il TAR Toscana ha ritenuto fondata la censura sollevata dal Comune circa l'
erronea interpretazione della AIT della nozione di gestione in forma autonoma ai sensi dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, precisando che tale espressione non può essere limitata alle sole gestioni dirette o tramite società in house, ma ricomprende anche altre forme di gestione esistenti, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma. Invece, dalla motivazione del provvedimento di AIT non risultava che quest'ultima avesse svolto alcuna verifica circa la contestuale presenza delle caratteristiche indicate dalla norma nell'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, nella localizzazione delle sorgenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, nell'utilizzo efficiente della risorsa e nella tutela del corpo idrico.
Per effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato,
l'Autorità Idrica Toscana, secondo quanto stabilito dal TAR, in sede di riesame dell'istanza di salvaguardia della gestione proposta dal Comune di Lucca dovrà dunque pronunciarsi sulla presenza o meno delle caratteristiche di cui all'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del D.lgs. n. 152/2006.
"La pronuncia del TAR Toscana – spiega l'avvocato
Spaziani – si distingue altresì per una puntuale analisi del quadro normativo sulla gestione del servizio idrico integrato; peraltro, con una statuizione che non è escluso possa rivelarsi rilevante anche per altre gestioni idriche attualmente in essere, ha significativamente chiarito che, con specifico riferimento al decorso del termine del 1 luglio 2022 di cui al comma 2-ter dell'art. 147 del D.lgs. n. 152/2006, la mancanza di un'espressa qualificazione del termine ivi previsto come perentorio impedisce di ritenere che alla sua scadenza possa associarsi l'esaurimento del potere di verifica, da parte delle Autorità d'ambito, delle condizioni della salvaguardia, e ciò anche in considerazione del fatto che detto termine è assegnato dalla legge all'Ente di governo dell'ambito, mentre non è previsto un termine decadenziale per la presentazione delle istanze da parte dei comuni interessati alla salvaguardia".