(Teleborsa) - La
Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per disciplinare le modalità di coordinamento e lo scambio di informazioni relativi all'esercizio del potere di intervento su strumenti finanziari, depositi strutturati e attività e pratiche finanziarie in Italia, secondo il riparto di competenze stabilito dal Testo unico della finanza (TUF).
Il
protocollo disciplina lo scambio tra la Banca d'Italia e la Consob delle informazioni sugli strumenti finanziari in circolazione in Italia, incluse quelle che dovessero emergere dalle analisi periodiche o dalla partecipazione ai lavori dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets
Authority, ESMA); definisce le modalità e i termini per il rilascio del parere previsto dal TUF in caso di esercizio del potere di intervento da parte di una delle due autorità; stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob si riconoscano reciprocamente quale “punto di contatto”
per le comunicazioni rispettivamente con l'EBA e l'ESMA.
Il
potere di intervento, introdotto dal regolamento europeo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), consiste nella possibilità di vietare o limitare: la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati (ossia depositi il cui rendimento è collegato a indicatori quali indici, strumenti finanziari, merci o tassi di cambio); determinate attività e pratiche finanziarie collegate (come, ad esempio, le modalità di collocamento, le strategie di distribuzione, i meccanismi di incentivazione collegati alla distribuzione di prodotti finanziari).
Il TUF attribuisce il
potere di intervento alla Banca d'Italia con riferimento alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nazionale e alla
Consob con riferimento alla tutela degli investitori e all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari e delle merci. Il potere di intervento può essere esercitato attivando misure (temporanee o permanenti) dirette alle banche, alle imprese di investimento o ai gestori dei mercati.