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Banca d'Italia, intesa con Consob in materia di potere di intervento previsto da regolamento MiFIR

Economia
Banca d'Italia, intesa con Consob in materia di potere di intervento previsto da regolamento MiFIR
(Teleborsa) - La Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per disciplinare le modalità di coordinamento e lo scambio di informazioni relativi all'esercizio del potere di intervento su strumenti finanziari, depositi strutturati e attività e pratiche finanziarie in Italia, secondo il riparto di competenze stabilito dal Testo unico della finanza (TUF).

Il protocollo disciplina lo scambio tra la Banca d'Italia e la Consob delle informazioni sugli strumenti finanziari in circolazione in Italia, incluse quelle che dovessero emergere dalle analisi periodiche o dalla partecipazione ai lavori dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets
Authority, ESMA); definisce le modalità e i termini per il rilascio del parere previsto dal TUF in caso di esercizio del potere di intervento da parte di una delle due autorità; stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob si riconoscano reciprocamente quale “punto di contatto”
per le comunicazioni rispettivamente con l'EBA e l'ESMA.

Il potere di intervento, introdotto dal regolamento europeo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), consiste nella possibilità di vietare o limitare: la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati (ossia depositi il cui rendimento è collegato a indicatori quali indici, strumenti finanziari, merci o tassi di cambio); determinate attività e pratiche finanziarie collegate (come, ad esempio, le modalità di collocamento, le strategie di distribuzione, i meccanismi di incentivazione collegati alla distribuzione di prodotti finanziari).

Il TUF attribuisce il potere di intervento alla Banca d'Italia con riferimento alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nazionale e alla Consob con riferimento alla tutela degli investitori e all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari e delle merci. Il potere di intervento può essere esercitato attivando misure (temporanee o permanenti) dirette alle banche, alle imprese di investimento o ai gestori dei mercati.
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