(Teleborsa) -
CONSOB ha
sottoposto al mercato alcune proposte di modifica al Regolamento Emittenti, in attuazione delle deleghe regolamentari contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, con cui il Governo ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD).
Il Decreto ha dettato una puntuale disciplina degli
obblighi di rendicontazione di sostenibilità, innovando il quadro normativo nazionale previgente sulla dichiarazione non finanziaria, e ha attribuito alla CONSOB alcune deleghe regolamentari in relazione ad aspetti specifici della disciplina.
L'intervento regolamentare oggetto della consultazione ha, dunque, l'obiettivo di
allineare la normativa secondaria dell'Istituto al mutato quadro normativo europeo e nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.
In primo luogo, si propone di introdurre un nuovo articolo 89-quinquies nel Regolamento Emittenti, al fine di introdurre la nuova
disciplina sulle modalità e sui termini del controllo della CONSOB sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine. In linea con le indicazioni dell'ESMA, tale nuovo articolo prevede che il controllo si svolga su base campionaria, stabilendo che il numero di soggetti da includere nel campione di vigilanza non sia, comunque, inferiore al 10% dei soggetti che astrattamente rientrerebbero nel perimetro di vigilanza della CONSOB.
Con particolare riguardo ai c
riteri di selezione del campione, nella disposizione posta in consultazione si prevede che almeno il 50% dei soggetti da includere nel campione di vigilanza dovrà essere selezionato mediante l'applicazione di parametri di rischio, determinati annualmente con apposita delibera dell'Istituto sulla base di alcuni criteri di massima definiti già a livello regolamentare nella norma proposta in questa sede. Inoltre, una quota del campione dovrà essere determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale, nonché della necessità di assicurare un'adeguata rotazione dei soggetti sottoposti a controllo.
In secondo luogo, si propone di integrare l'articolo 81-ter, comma 1, del RE - che già disciplina l'attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato - al fine di chiarire che l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere resa dal dirigente secondo lo specifico schema n. 3, che sarà aggiunto all'Allegato 3C-ter del Regolamento Emittenti. Tale proposta di modifica è finalizzata a fornire
indicazioni di carattere pratico sul modello che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o il dirigente diverso eventualmente nominato dalla società,
dovrà utilizzare per rendere l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, nei termini strettamente previsti dalla normativa primaria e senza l'introduzione di elementi innovativi.
Le
osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire
entro il 13 gennaio 2025.