(Teleborsa) - Scatta il
conto alla rovescia per il pagamento della
sesta rata della rottamazione quater delle cartelle. Il pagamento sarà possibile
entro lunedì prossimo, 9 dicembre 2024, considerati i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge per il pagamento ed i giorni coincidenti con i giorni festivi, rispetto al termine del 30 novembre fissato dalla legge.
I contribuenti
in regola con le rate precedenti dovranno utilizzare il modulo di pagamento allegato alla comunicazione delle somme dovute, che riporta la
scadenza del 30 novembre 2024, disponibile in copia anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. In caso di versamento non effettuato o eseguito oltre il termine ultimo, oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Come si paga: è possibile pagare in
banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo
pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure
con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell'Agenzia su appuntamento.
Cosa prevede la definizione agevolata: La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di
versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di
rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di
sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, comprese le c.d. “maggiorazioni” e quelle dovute a titolo di aggio.