(Teleborsa) -
Continua a regnare l'incertezza sul futuro di
Alkemy, società operante nella digital transformation e quotata su Euronext STAR Milan, dopo che l'offerta pubblica di acquisto
(OPA) volontaria totalitaria di Retex e dell'AD Duccio Vitali si è fermata al 60,9% del capitale sociale e che StarTIP (società controllata da
Tamburi Investment Partners) ha richiesto l'iscrizione nell'elenco del
voto maggiorato. Retex (società controllata da FSI SGR) ha contestato la decisione di Alkemy di concedere a StarTIP la maggiorazione per le sue 404.000 azioni a distanza di tempo dalla maturazione del diritto e nel frattempo ha chiesto - e ottenuto - di convocare per il prossimo 3 dicembre un'assemblea ordinaria degli azionisti per revocare l'attuale CdA e nominarne uno nuovo.
Dopo un incontro tra Alkemy e CONSOB in cui l'Autorità ha indicato che la controversia tra StarTIP e Retex dovrebbe eventualmente essere risolta in sede giudiziaria, sottolineando la necessità di trasparenza verso il mercato, sono stati resi noti i
pareri dell'avvocato Renzo Ristuccia (partner e fondatore dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners)
e del professore e notaio Carlo Marchetti (dell'omonimo studio guidato dal noto giurista Piergaetano Marchetti).
Il parere di Marchetti è netto: la scelta del consiglio di amministrazione di riconoscere la maggiorazione del voto a StarTIP appare "
ragionevole e coerente sia con la disciplina statutaria di Alkemy sia con i principi ricavabili dalla disciplina di legge e regolamentare in tema di maggiorazione del voto". L'argomentazione primaria di questa opinione risiede nel fatto che né lo statuto né la ulteriore disciplina applicabile consentono al consiglio di imporre un termine di decadenza per la richiesta di assegnazione della maggiorazione.
Marchetti non crede affatto che questa sia una questione di interpretazione: "Non si tratta qui di indagare sul significato giuridico di una parola, di una frase, di prescrizioni di legge o statutarie scritte più o meno bene.
Qui non c'è proprio nulla di oscuro da rendere chiaro per il tramite del processo interpretativo: semplicemente, la legge e lo statuto assegnano a un certo socio un diritto soggettivo (ad avere il doppio voto), subordinando l'assegnazione a tutta una serie di condizioni. Tra di esse, non c'è l'esercizio del diritto entro un determinato termine. Imporlo dall'alto non vuole dire "interpretare" alcunché: vorrebbe piuttosto dire scrivere d'imperio nella legge o nello statuto qualcosa che nella legge (e nello statuto) non c'è. Ma questo, a mio giudizio, non è consentito da nessuna regola o da nessun principio dell'ordinamento".
Un ulteriore spunto sulla vicenda è stato aggiunto dal fatto che CONSOB abbia richiesto al collegio sindacale di fornire le proprie considerazioni sul caso tenendo conto che l'immediato riconoscimento della maggiorazione del diritto di voto in favore di StarTIP non appare "in linea con quanto ritenuto dalla
CONSOB nella
Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019". In quel documento l'Autorità indicava che "la possibilità che l'attribuzione della maggiorazione dei diritti di voto sia differita e condizionata ad una scelta discrezionale dell'azionista - avrebbe l'effetto di creare un clima di incertezza e di instabilità costante sul mercato in merito agli assetti proprietari di un emittente, potendo gli stessi subire modifiche in ogni momento a seconda delle scelte degli azionisti di richiedere o meno l'attribuzione del voto maggiorato".
Marchetti osserva che la Comunicazione è volta ad esprimere un parere sulla legittimità di una ipotizzata clausola statutaria, ma nel caso di Alkemy una clausola statutaria esiste e non prevede alcun termine. Inoltre, nel caso in questione
il mercato era informato della circostanza che il socio StarTIP aveva maturato, in forza del possesso anteriore alla quotazione, il diritto alla maggiorazione, perché dal giorno della quotazione non c'è stata nessuna comunicazione concernente l'uscita dalla compagine di StarTIP.
Una posizione molto meno netta è assunta da Ristuccia, il quale fa notare che la
questione risulta mai affrontata dalla giurisprudenza o analizzata in contributi di dottrina, mentre la CONSOB ha fornito una propria interpretazione solo in una comunicazione, cioè in un atto non regolamentare la cui cogenza è tutt'oggi oggetto di dibattito.
Ristuccia è dell'avviso che l'attribuzione ai soci StarTIP e Francesco Hensemberger della maggiorazione "sia da valutare con estrema cautela meritando una nuova e più approfondita riflessione, giacché la mera interpretazione letterale delle norme e dello statuto, ad avviso di chi scrive, non riesce per sé sola a superare le
molteplici argomentazioni di ordine logico e sistematico che militano in favore della soluzione di segno opposto", si legge nel parere.
Nonostante la CONOSB abbia richiesto al collegio sindacale di fornire le proprie considerazioni in merito al riconoscimento della maggiorazione del diritto di voto, l'avvocato ricorda che il collegio non è l'organo cui è demandata la soluzione di questioni giuridiche e
spetta al consiglio di amministrazione assumere decisioni avendo valutato tutte le opzioni interpretative.
Secondo gli ultimi dati della CONSOB, Retex ha il 56,61% del capitale sociale e il 47,47% dei diritti di voto, Duccio Vitali ha il 4,34% del capitale e il 7,28% dei diritti di voto,
StarTIP ha il 7,11% del capitale sociale e l'
11,92% dei diritti di voto.
Alkemy ha chiuso la seduta del 6 novembre in rialzo del 2,13% a
quota 12 euro per azione, il prezzo del corrispettivo dell'OPA. Gli scambi sul titolo, che capitalizza 68 milioni di euro, sono ormai quasi nulli (il controvalore giornaliero non supera quota 10 mila euro da più di due settimane).
Gli analisti di
Intesa Sanpaolo (gli unici rimasti a seguire il titolo in quanto sia
Mediobanca sia
Intermonte hanno sospeso il rating agendo da advisor dell'offerente nell'OPA) nell'ultima ricerca affermavano di
ritenere che Retex punti ancora a delistare Alkemy (Retex e Duccio Vitali prevedono di controllare di fatto l'assemblea generale straordinaria di Alkemy e quindi di approvare la
fusione inversa di Alkemy in Retex; si noti che una delibera speciale richiede due terzi o più dei voti rappresentati dagli azionisti presenti all'assemblea per essere approvata). Gli azionisti di Alkemy che non hanno offerto le proprie azioni e che non parteciperanno alla delibera di approvazione di una possibile futura fusione per incorporazione in Retex avrebbero il diritto di esercitare il recesso. Il valore di liquidazione sarebbe determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale per approvare la fusione.