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Il principio fiduciario alla base della nomina e revoca del capo gabinetto di un Ministro

Economia
Il principio fiduciario alla base della nomina e revoca del capo gabinetto di un Ministro
(Teleborsa) - I recenti fatti di cronaca, che hanno riguardato il tema della revoca e conseguente sostituzione del Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura ed il dibattito che ne è seguito, hanno indotto l'Avvocato Cassazionista Caudio Vinci a fare qualche riflessione ed invocare il "principio fiduciario" che sottende alla nomina e revoca dell'incarico.

La norma di riferimento è l’art. 14 del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che, nell’esercizio delle sue funzioni il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. "All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente, ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro".

La Corte costituzionale, con sentenza n.304 del 28/10/2010, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale disposizione normativa, ha avuto modo di ribadire che la norma si giustifica in ragione del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l'organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico-amministrativo.

Pertanto è legittima la previsione, al momento del cambio nella direzione del Ministero, dell'azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale in servizio possa godere della sua fiducia, senza che possa limitarsi, peraltro, l'operatività della norma al solo capo di gabinetto, atteso che l'attuale configurazione degli uffici di diretta collaborazione impedisce di scindere l'attività di chi svolge funzioni "apicali" da quella del restante personale, poiché l'unitarietà di tali uffici, pur nella diversità dei compiti espletati dagli addetti, giustifica un trattamento normativo omogeneo in relazione alle modalità di cessazione degli incarichi conferiti.

Ne deriva che fondamentale ed essenziale è il vincolo fiduciario che lega il Ministro agli uffici di diretta collaborazione di cui il capo di Gabinetto è il vertice. E se tale vincolo fiduciario viene meno, il Ministro può revocarne l’incarico in qualsiasi momento, come stabilisce, nel caso di specie l’articolo 40 del DPCM n. 57 del 2024.

"In conclusione la ratio principale di tale impianto normativo - sottolinea Vinci - è da ricercare nella peculiare posizione occupata dagli uffici di diretta collaborazione e, conseguentemente, dal personale ad essi assegnato. Tali uffici, infatti, sono pacificamente qualificabili come uffici di staff: cioè, strumentali alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Da ciò discendono particolari — e del tutto discrezionali modalità di assegnazione del personale. Nondimeno, allo scopo di garantire la perfetta aderenza delle strutture all'obiettivo prefissato, è possibile un agevole ricorso a professionalità esterne: mediante l'utilizzo di forme contrattuali a tempo determinato o di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa."?

"Gli uffici staff, - ribadisce il legale - devono evidentemente considerarsi "speciali" rispetto a quelli della c.d. line. Come giustamente afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 304 del 2010, i primi si collocano in 'un contesto diverso da quello proprio degli organi burocratici», e operano «in un ambito organizzativo riservato all'attività politica con compiti di supporto delle stesse funzioni di governo e di raccordo tra queste e quelle amministrative, di competenza dei dirigenti'".

"La previsione normativa, quindi, di un binario apposito per gli uffici di diretta collaborazione, che permetta un'agevole sostituzione del personale al mutare del vertice politico, si accorda, peraltro, perfettamente con il principio ispiratore della riforma dell'impiego pubblico: vale a dire, la necessità di distinguere, tanto sul piano teorico, quanto su quello pratico, l'attività di indirizzo politico da quelle di carattere amministrativo-gestionale".

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