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MeglioQuesto, Tribunale conferma misure protettive del patrimonio sociale fino al 27 dicembre 2024

Confermata la procedura di “Composizione Negoziata della Crisi”

Finanza
MeglioQuesto, Tribunale conferma misure protettive del patrimonio sociale fino al 27 dicembre 2024
(Teleborsa) - Il Tribunale Ordinario di Milano conferma la procedura di “Composizione Negoziata della Crisi” di gruppo richiesta da MeglioQuesto, società quotata su Euronext Growth Milan che gestisce un phygital marketplace che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali.

L’ordinanza della Seconda Sezione Civile e Crisi d’impresa del Tribunale di Milano, spiega una nota, ha confermato fino al 27 dicembre 2024 le misure protettive del patrimonio sociale nei confronti dei creditori come previsto dal Codice della Crisi (art. 18 e 19).

Il provvedimento è stato pronunciato a seguito della richiesta depositata da MeglioQuesto e dalle altre società del gruppo (MeglioQuesto Voice S.r.l., MeglioQuesto Retail S.r.l., MeglioQuesto Sales S.r.l., MeglioQuesto Digital S.r.l., MeglioQuesto Innovation S.r.l. e S.C. Digital S.r.l.).

“Il Gruppo MeglioQuesto – si legge nell’ordinanza – ha documentato i requisiti previsti, trattandosi di imprese commerciali ex art. 2195 c.c. che dai bilanci allegati risultano versare in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, quanto meno definibile in termini di crisi se non di insolvenza”.

Secondo l’ordinanza del Tribunale “non vi sono ragioni per non concedere protezione al patrimonio richiesta, essendo stato per lo più già definito un articolato progetto per il superamento della situazione di squilibrio in cui versa il gruppo, ponendosi la conferma delle misure protettive come funzionale a questo obiettivo, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l’attuazione di un qualsiasi piano di superamento della crisi”.

La conferma delle misure protettive determina: “il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; il divieto di acquisto di diritti di prelazione se non concordati con la MQ ovvero con le Controllate; il divieto di proporre e/o coltivare istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale o di
accertamento dello stato di insolvenza; il divieto di rifiutare unilateralmente l’esecuzione dei contratti pendenti e/o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero di modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’Istanza e la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento della società (previste dagli
articoli 2446 e 2447, 2482-bis, 2482- ter e 2484 del Codice Civile).
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