(Teleborsa) - La
Commissione europea ha concluso che la
compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa dal 1º gennaio 2009 al 31 luglio 2012 a
Caremar per la gestione di servizi di traghetto in Italia è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa a Caremar nell'ambito del contratto di servizio pubblico concluso per il periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024, dopo l'acquisizione di Caremar da parte dell'associazione temporanea di imprese SNAV/Rifim.
Nell'ottobre 2011, a seguito di una serie di denunce, la Commissione aveva avviato un'indagine approfondita su diverse misure di sostegno pubblico a favore delle società dell'
ex gruppo Tirrenia e dei loro rispettivi acquirenti. Nel novembre 2012 la Commissione ha esteso l'ambito dell'indagine per coprire anche le misure supplementari.
Sulla base della valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che le seguenti misure a favore di Caremar e del suo acquirente SNAV/Rifim sono conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In particolare: la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa
98 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel Golfo di Napoli, dal 1º gennaio 2009 al 31 luglio 2012, e di tre rotte nell'Arcipelago Pontino, dal 1º gennaio 2009 al 31 maggio 2011, è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale del 2011 (SIEG). La misura rispondeva a una reale esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l'anno e l'aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione per Caremar; la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa
97 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel Golfo di Napoli nel periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024 e la procedura di gara per la vendita di Caremar a SNAV/Rifim soddisfano entrambe i criteri per escludere l'esistenza di aiuti di Stato per quanto riguarda la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e pertanto non costituiscono aiuto di Stato.
Inoltre: la possibilità di ricorrere, a fini di liquidità, a determinati fondi destinati all'ammodernamento delle navi allo scopo di rispettare alcuni requisiti di sicurezza non costituisce aiuto di Stato in quanto Caremar non si è avvalsa di tale opzione; alcune
esenzioni fiscali accordate a Caremar nel quadro del processo di privatizzazione non costituiscono aiuto di Stato, in quanto né Caremar né SNAV/Rifim ne hanno tratto beneficio; la possibilità di utilizzare risorse provenienti da un
fondo nazionale per soddisfare il fabbisogno di liquidità di Caremar non si configura come aiuto di Stato, in quanto non si tratta di una misura di aiuto supplementare, ma solo di un trasferimento di mezzi tra soggetti statali destinato a finanziare la compensazione degli obblighi di servizio pubblico.