(Teleborsa) -
Ultimo atto nella vicenda che ha visto contrapposte l
'Antitrust e diverse
società di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione alle
disdette e revisione delle condizioni economiche dei
contratti di fornitura ai clienti. Una vicenda sulla quale è
intervenuto il Consiglio di Stato, chiamato in causa dalle società energetiche ricorrenti, disponendo la
validità di quelli già giunti a scadenza naturale (scadenza annuale) e
l'irregolarità delle disdette date prima della scadenza, per effetto del congelamento disposto da una norma inserita nel Decreto Aiuti Bis.
L'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ha quindi
confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre scorso nei confronti di
Enel,
Eni,
Edison,
Acea ed
Engie,
sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche
non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Aiuti bis.
Tale norma del Decreto Aiuti Bis, come ritenuto dal Consiglio di Stato, nel periodo che va
dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023,
sospende l’efficacia sia delle
clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di
modificare il prezzo di fornitura sia delle relative
comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Il
Consiglio di Stato, con l’ordinanza con cui
ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di
Iren, ha circoscritto la portata dell’articolo 3 citato al solo "ius variandi per contratti che non siano scaduti e
non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”.
L’Autorità, nei limiti esplicitati, ha invece
confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di
Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di
modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato,
prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza. Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.
Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.
In riferimento alle
società Hera e A2A, l’Autorità
non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le
variazioni dalle medesime comunicate
hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.
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