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Dl crescita, via il capitolo sui truffati dalle banche

Scomparso il capitolo sui rimborsi per i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, rottamazione delle cartelle estesa a Regioni ed enti locali

Economia
Dl crescita, via il capitolo sui truffati dalle banche
(Teleborsa) - Nessun capitolo sui rimborsi per i risparmiatori truffati dalle banche ma estensione della rottamazione delle cartelle anche a Regioni ed enti locali. Sono queste le ultime novità sul testo del dl crescita all'esame del governo e che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì.
In particolare, sarebbe saltato il capitolo sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nella crisi delle banche, che doveva essere il IV capitolo del decreto con il solo articolo 35 intitolato "Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)". Il testo avrebbe dovuto ricalcare quello del decreto attuativo delle norme contenute in legge di bilancio sul quale, però, ancora non è stata trovata la quadra al Ministero dell'economia per evitare una procedura d'infrazione europea. Il capitolo era stato fortemente voluto dal M5S e il suo stralcio potrebbe portare non pochi problemi alla maggioranza di governo.

La nuova bozza prevederebbe in aggiunta un articolo sull'estensione della rottamazione delle cartelle delle entrate, anche tributarie, alle Regioni e agli enti locali che non si sono affidati per la riscossione alla ex Equitalia.

L'articolo "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" potrebbe aprire la strada alla regolarizzazione di ingiunzione o ruoli, notificati tra il 2000 e il 2017, per cui si dovrà sì pagare l'importo dovuto ma senza le sanzioni.

Gli enti che lo vorranno, dovranno fare questa scelta entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto e dovranno, entro un mese, dare "notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale", si legge nella relazione tecnica.

Nel provvedimento dovranno indicare: il numero delle rate e la relativa scadenza che però non potrà superare il 30 settembre 2021; le modalità di presentazione della domanda da parte del debitore; i termini per la presentazione dell'istanza e il contenuto; la rinuncia ai giudizi pendenti aventi a oggetto i debiti; il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
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