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Caso Formigoni, “dubbi” legittimità carcere per il “Celeste”: l’Avv. Pasquinuzzi a TLB

La penalista spiega le criticità della “Spazza Corrotti” per soddisfare l'opinione pubblica a cominciare dalla sua incostituzionalità

Economia, Politica
Caso Formigoni, “dubbi” legittimità carcere per il “Celeste”: l’Avv. Pasquinuzzi a TLB
(Teleborsa) - "Manette" attese ma tutto sommato inaspettate. Ha destato infatti una certa sorpresa la notizia di questi giorni dell’arresto di Roberto Formigoni, Governatore della Regione Lombardia per ben 18 anni, condannato con sentenza definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione, che subito dopo la pronuncia della Cassazione si è presentato spontaneamente nel carcere Bollate di Milano per scontare la pena inflitta per le "vicende Maugeri". Mentre il suo difensora presentava al Tribunale istanza per la concessione della "detenzione domiciliare".

Molti si chiedono la ragione della sua entrata in carcere, quando vi è una norma dell’ordinamento penitenziario che prevede per gli ultra settantenni, come il cosiddetto “Celeste” che ne ha 72, la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione. Questa particolare misura di detenzione ha infatti la finalità umanitaria di tutelare coloro che, per ragioni di età, possono avere maggiori difficoltà a ritrovarsi ristretti.

Ma la "novità" è del 31 gennaio scorso, e si chiama, guarda caso, legge "Spazza Corrotti". Da quel giorno di appena un mese fa, con l’entrata in vigore di questa Legge che stabilisce appunto uno nuova normativa restrittiva per chi è stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione, come appunto, nel caso di Formigoni, corruzione, concussione e peculato, non potrà più godere delle misure alternative alla detenzione. Reati inseriti tra quelli "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari, tra i quali la "detenzione domiciliare", come prevede l’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.

Modifica indubbiamente dagli effetti importanti poiché applicabile anche ai reati commessi prima della entrata in vigore della legge, così come accaduto all'ex Governatore Roberto Formigoni. Ciò, tuttavia, con profili di contrasto con il principio di costituzionalità di "irretroattività" della legge penale (art.25 Cost.) Novità che avrà altresì una notevole incidenza anche sul grave problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie.

E’ evidente che questa scelta legislativa, così come l’aumento delle pene previste per questa tipologia di reati, è il frutto della volontà politica di far fronte al fenomeno della corruzione dilagante, ritenendo che precludere le misure alternative al carcere costituisca un deterrente alla commissione di tali reati, assicurando una maggiore sicurezza sociale.

Ma la strada intrapresa presenta sicuramente ulteriori profili di illegittimità costituzionale, poiché non tiene conto del principio fondamentale della funzione rieducativa della pena, previsto appunto dall’art. 27, della nostra Carta costituzionale.

In altre parole, si è abbandonata la finalità rieducativa della pena in favore di quella "retributiva". L’aver incluso i reati di questa natura tra quelli che non consentono l’applicabilità dei benefici in fase di esecuzione della pena è, senza dubbio, una scelta criticabile per due ragioni essenziali.

"La prima perché si equiparano tali fattispecie a quelle connotate da un grave allarme sociale – spiega l’Avvocato Paola Pasquinuzzi dello Studio Traversi di Firenze - quali i reati di mafia e di terrorismo o come quelli di violenza sessuale, pedofilia e riduzione in schiavitù. Siamo di fronte al paradosso che chi è stato ritenuto responsabile di omicidio volontario possa godere di tali benefici, mentre chi dovrà scontare anche una pena ben più modesta per reati contro la P.A., dovrà farlo solo ed esclusivamente in carcere senza che sia possibile verificare il percorso di reinserimento del condannato".

"Si rileva che così come formulata la nuova norma – sottolinea Paola Pasquinuzzi - risulta difficilmente compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità nella applicazione della sanzione in concreto affermando invece la presunzione di pericolosità di tali delitti”.

"E non aver previsto norme transitorie che regolino situazioni come quella dell’ex Governatore della Lombardia – conclude l’Avvocato fiorentina - condannato definitivamente, dopo l’entrata in vigore della legge "Spazza Corrotti", con una applicazione retroattiva, appare sconcertante, visto che la più grave forma di restrizione della libertà personale non può che essere l’extrema ratio, dovendosi privilegiare quelle misure alternative alla detenzione in un’ottica di reinserimento del condannato nella società. In buona sostanza, con la normativa in questione, si fa ricorso a rigidi automatismi detentivi funzionali al soddisfacimento della istanza punitiva sempre più forte nella pubblica opinione".



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