(Teleborsa) -
Il Tribunale UE ha respinto il ricorso presentato da Meta Platforms Ireland (Facebook) contro la richiesta della Commissione europea sulla
trasmissione di documenti individuati tramite termini di ricerca.
Secondo il Tribunale, infatti, Meta Platforms Ireland
non è riuscita a dimostrare che la richiesta va al di là di quanto sia necessario e che la
protezione di dati personali sensibili
non è sufficientemente garantita dall’istituzione di una virtual data
room.
Sospettando un comportamento anticoncorrenziale del gruppo Facebook nel suo utilizzo di dati e nella gestione della sua piattaforma di social network, la
Commissione europea, con decisione del
4 maggio 2020, aveva rivolto una
richiesta di informazioni a Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd, che la obbligava
a fornire tutti i documenti preparati o ricevuti da tre dei suoi responsabili nel periodo interessato, contenti uno o più termini di ricerca definiti negli allegati. In caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, detta decisione prevedeva una
penalità giornaliera di 8 milioni di euro.
La decisione del 4 maggio 2020 s
ostituiva una decisione simile anteriore, che prevedeva criteri di ricerca più ampi. Tale nuova decisione, adottata dopo alcuni scambi tra la Commissione e Meta Platforms Ireland,
aveva diminuito il numero di documenti richiesti tramite un affinamento dei termini di ricerca e limitando il numero di responsabili interessati.
Per tutta risposta, il
15 luglio 2020, Meta Platforms Ireland aveva presentato, da un lato, un
ricorso di annullamento della decisione del 4 maggio 2020 e, dall’altro, una
domanda di provvedimenti provvisori. Con ordinanza sui provvedimenti provvisori del 29 ottobre 2020, il Tribunale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione della decisione del 4 maggio 2020 fino all’istituzione di una procedura specifica per la produzione dei documenti richiesti. Un problema che era stato risolto tramite una
procedura di virtual data room per il trattamento di documenti contenenti dati personali sensibili.
Il Tribunale conclude quindi che
l’ostacolo al diritto al rispetto della vita privata, causato dalla decisione impugnata,
soddisfa le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della a
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e respinge, di conseguenza, le censure vertenti su una violazione dell’articolo 7 di quest’ultima. E poiché anche gli altri motivi sollevati da Meta Platforms Ireland si sono rivelati infondati, il Tribunale
respinge il ricorso integralmente.
(Foto: Photo by Dima Solomin on Unsplash)