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Part time ciclico: al via le domande per l'indennità una tantum 2023

Per richiedere il bonus da 550 euro c'è tempo fino al 15 dicembre 2023

Economia
Part time ciclico: al via le domande per l'indennità una tantum 2023
(Teleborsa) - Al via da oggi e fino al 15 dicembre 2023 le domande per l’accesso all'indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Il bonus previsto dal decreto-legge n. 145/2023 è pari a 550 euro, per l’anno 2023 ed è destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022. Nello specifico – spiega l'Inps in una nota – l'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell'anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.


Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, l'Inps precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate). Inoltre l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, prevede – quali ulteriore requisito di accesso all’indennità – che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente (diverso da quello a tempo parziale ciclico) né percettore della NASpI. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS dietro presentazione della domanda.

Nella stessa finestra temporale (13 novembre – 15 dicembre 2023) è possibile presentare la domanda per l’indennità una tantum per l’anno 2022, riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti.

Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda. Nel caso in cui l'Inps rilevi la presenza di una domanda per la stessa indennità riferita all’anno 2022, le domande per l’indennità riferite all’anno 2023 verranno rese disponibili con i dati precompilati.





















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