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Bonus casa, per i privati domani scade il termine per la cessione del credito maturato nel 2021

Economia
Bonus casa, per i privati domani scade il termine per la cessione del credito maturato nel 2021
(Teleborsa) - Venerdì 29 aprile, scadono i termini per la comunicazione delle opzioni, relative a interventi 2021 e a rate residue 2020, per la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi al Superbonus 110% e ai bonus edilizi. Nessuna proroga per i privati questa volta: chi si trova crediti targati 2021 nel cassetto fiscale ha le ultime ore a disposizione per liberarsene. La partita delle cessioni 2021 in ogni caso non si chiude qui. Per i soggetti Ires e per i titolari di partita Iva che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre ci sarà tempo fino al 15 ottobre per comunicare le opzioni, in base a una norma inserita nella legge di conversione del decreto Bollette.

Lo sdoppiamento del termine per la comunicazione all’agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura sta ponendo però molti dubbi applicativi. E ciò non solo perché il testo convertito del decreto Bollette non è ancora approdato in Gazzetta (e la scadenza del 29 aprile si avvicina) ma anche perché il perimetro soggettivo di chi è ammesso a slittare al 15 ottobre continua ad essere molto incerto. La citazione della scadenza del modello dichiarativo spiazza infatti tutti coloro che per i più vari motivi hanno un diverso termine di presentazione della dichiarazione.

La norma inoltre non collega la natura dei soggetti all’appartenenza dell’immobile su cui vengono eseguiti gli interventi al reddito d’impresa. Il testo normativo potrebbe essere interpretato anche nel senso che tutti gli immobili di tali soggetti – anche se appartenenti alla sfera privatistica e non commerciale – rientrino nella proroga. Questa lettura avrebbe un doppio aspetto positivo: far tendenzialmente coincidere i soggetti che slittano al 15 ottobre con coloro che non sono ammessi al modello 730 (pur con il problema dei soci di società di persone, privi di partita Iva ma non ammessi al 730), ed evitare che uno stesso proprietario con partita Iva (ad esempio, lavoratore autonomo o imprenditore individuale) sia soggetto a due scadenze diverse, a seconda che l'immobile sui cui sono eseguiti gli interventi faccia parte o meno dell'attività.

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