(Teleborsa) - La Corte di giustizia dell'Unione europea (CURIA) ha confermato le ammende inflitte dalla Commissione europea per un'intesa nel mercato italiano del tondo per cemento armato, ad eccezione di quella inflitta alla Ferriere Nord.

Nel 2002, la Commissione europea ha inflitto ad otto imprese e ad un'associazione di imprese talune ammende per un'intesa anticoncorrenziale sul mercato italiano del tondo per cemento armato, dal dicembre 1989 al luglio 2000. Nel 2007, il Tribunale ha annullato tale decisione con la motivazione che la sua base giuridica non era più in vigore al momento della sua adozione. In seguito, il 30 settembre 2009, la Commissione ha adottato una nuova decisione, indirizzata alle stesse imprese destinatarie della decisione del 2002 e che ne riprendeva, in sostanza, il contenuto e le conclusioni. In particolare, l'importo delle ammende inflitte rimaneva invariato. Confermata, in linea di principio, dal Tribunale, la decisione del 2009 è stata annullata dalla Corte di giustizia con riferimento a cinque società, a motivo di talune irregolarità che inficiavano il procedimento amministrativo all'origine della sua adozione.

Dopo aver riassunto il procedimento, la Commissione ha adottato, il 4 luglio 2019, una decisione che ha constatato nuovamente l'infrazione che era stata oggetto della decisione del 2009. Tale decisione era destinata alle cinque imprese a favore delle quali la decisione del 2009 era stata annullata. In considerazione della durata del procedimento, l'importo delle ammende è stato ridotto del 50%. Nel settembre 2019, tre di queste imprese - Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti, Alfa Acciai e Ferriere Nord - hanno proposto ricorso per l'annullamento della decisione del 2019. Essendo rimaste soccombenti dinanzi al Tribunale, esse hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte respinge le impugnazioni proposte dalla Ferriera Valsabbia e dalla Valsabbia Investimenti nonché dall'Alfa Acciai, così confermando le sentenze del Tribunale e la decisione della Commissione del 2019. La Corte accoglie parzialmente l'impugnazione della Ferriere Nord, riducendo l'importo dell'ammenda inflitta a tale società. La Corte considera, in particolare, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha dichiarato che la decisione controversa è stata adottata all'esito di un procedimento condotto conformemente al diritto dell'Unione e che la Commissione non ha ostacolato l'esercizio dei diritti della difesa delle società ricorrenti.

Per quanto riguarda l'irrogazione delle ammende, la Corte conferma che la Commissione ha potuto legittimamente considerare che, alla luce della gravità dell'infrazione constatata, la sanzione fosse giustificata. La Corte ricorda, al riguardo, che le ammende hanno per oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate nonché la dissuasione di tutti gli operatori economici dal violare, in futuro, le regole di concorrenza dell'Unione. L'effetto deterrente di una tale ammenda non si limita a prevenire la reiterazione di una specifica intesa anticoncorrenziale.

Per quanto riguarda l'ammenda inflitta alla Ferriere Nord, la Corte rileva che la Commissione ha accordato a tale impresa una riduzione in ragione della sua mancata partecipazione temporanea ad una componente dell'intesa. Tale riduzione era inferiore (per mese di mancata partecipazione) a quella concessa alla Riva Acciaio per la sua mancata partecipazione temporanea alla stessa componente dell'intesa. Considerando che l'applicazione, da parte della Commissione, di percentuali di riduzione diverse, in assenza di una valida giustificazione, ha violato il principio di parità di trattamento, la Corte riduce l'importo dell'ammenda inflitta alla Ferriere Nord da 2.237.000 a 2.165.000 euro.