Nello spiegare il nuovo intervento del governo sul tema dei crediti fiscali che derivano dai bonus edilizi il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, ha usato parole dure. "Si tratta di una misura di impatto che si rende necessaria per bloccare gli effetti di questa politica scellerata, utilizzata anche in campagna elettorale, che – ha sottolineato Giorgetti – ha posto un carico a ciascun italiano di 2mila euro a testa. Questo è il bilancio di questa esperienza. Dobbiamo sgonfiare questo fenomeno frutto di una politica poco avveduta o consapevole rispetto ai suoi effetti finanziari, forse costruita per creare consenso politico. Noi interveniamo sulla cessione dei crediti d'imposta e non sul Superbonus che resta nella forma di detrazione nei cinque anni. A quanto ammontano i crediti d'imposta? Direi 110 miliardi, credo che questo sia l'ordine di grandezza che deve essere gestito e l'obiettivo di questo decreto è dare la possibilità al governo di gestirlo".
Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico. Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, – si legge nel testo – non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.
Il decreto chiarisce anche la responsabilità solidale dei cessionari "per eliminare le incertezze i dubbi e le riserve che hanno fatto sì che tanti intermediari evitassero di scontare i crediti". Quindi ora per Giorgetti è "fondamentale" che le banche riprendano ad acquistare i crediti. "Lo voglio dire a tutto il sistema: a questo punto vengono meno gli alibi" ha detto il Ministro auspicando con le banche "un impegno ad agire di concerto per risolvere questo bubbone che si è formato per una normativa definita con leggerezza".
Il testo del decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune si compone, invece, di tre parti: Revisione del sistema della governance del PNRR; rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori; attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Governance – Si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti. Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR: si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti. In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere. In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR. Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
Rafforzamento capacità amministrativa – Si introducono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC.
Semplificazione – Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure supersemplificate già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali; inoltre si dimezzano i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili. Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga. Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR. Per la scuola s’interviene sull’edilizia scolastica prevedendo che gli enti locali interessati agli interventi previsti dal PNRR possano utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d’asta e che i soggetti attuatori possano procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture (anche di ingegneria e architettura) entro un determinato importo (inferiore a euro 215.000,00); si accelerano le procedure per le scuole “innovative” (previste da progettualità PNRR) affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con procedura negoziata. Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia, e quindi per l’università, si introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca; si prevede che almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia sia destinato alla chiamata di giovani ricercatori presso le università italiane. Si prevedono disposizioni per semplificare le procedure di realizzazione delle opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Si introducono disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR. Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia: digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici; obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice; deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione; misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate. Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale. Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili. Si potenziano le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale. Si costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Si istituisce, infine, l’Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, la quale subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani.