(Teleborsa) - Confermato il gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente.
L'ultima conferma, in ordine di tempo, arriva dal Tribunale del Lavoro di Cremona la conferma della validità delle tesi sostenute da Anief sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato, all'applicazione della "clausola di salvaguardia" che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale 3-8 anni.
"La contrattazione economica del 2011 – spiega il presidente Anief Marcello Pacifico - discrimina palesemente i precari e tutti gli immessi in ruolo con anni di servizio a tempo determinato alle spalle. Nel caso di immissioni in ruolo retrodatate giuridicamente, poi, la violazione del diritto è ancora più palese e lo abbiamo dimostrato in tribunale. È evidente che il CCNL vada adeguato alle normative euro unitarie e noi ci faremo portavoce in contrattazione dei diritti di tutti i lavoratori della scuola che ancora risultano violati".
La nuova sentenza, su ricorso patrocinato per l'Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Laura Bianzani, conferma il diritto degli immessi in ruolo post 2011 all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva quel gradone stipendiale 3-8, ora abolito.
Il Giudice del Lavoro, infatti, conferma l'orientamento ormai consolidato nei tribunali di tutta Italia e applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla clausola di salvaguardia.
Inoltre, il tribunale ha evidenziato come la ricorrente beneficiasse anche di una retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo all'anno precedente e come tale periodo fosse comunque coperto da contratto di lavoro a tempo determinato nella scuola statale.
Accolte, quindi, le tesi dei legali Anief con dichiarazione del "diritto della ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3- 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni e condanna del Ministero a corrispondere alla ricorrente i relativi arretrati".