(Teleborsa) - Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 255 del 12 dicembre 2024, - si legge su l'Agenzia di stampa Energia Oltre - è stata approvata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

COS’È IL RENTRI - Il Rentri è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. È lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

CHI È INTERESSATO ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO - Tra gli enti/amministrazioni/organi di controllo che potrebbero essere interessati alla consultazione delle informazioni presenti nel RENTRI, vengono menzionati:
a) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
b) Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;
c) Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, Ministero degli Interni;
d) Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia
delle Dogane, Guardia Costiera;
e) Organi di controllo locale: Polizia Municipale;
f) Regioni, Province e città metropolitane;
g) Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;
h) Camere di commercio.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO - La procedura di accreditamento viene gestita in maniera integralmente telematica attraverso il
portale RENTRI www.rentri.gov.it Il primo accesso viene effettuato da una persona fisica, con il proprio dispositivo di identità digitale. La persona, chiede di accreditare l’Ente o l’Area Organizzativa Omogenea definita all’interno di esso. L’identificazione dell’ente o dell’Area Organizzativa Omogenea avviene mediante interoperabilità con l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.

Il RENTRI invia all’indirizzo PEC dell’ente la richiesta di conferma della domanda di accreditamento effettuata dalla persona. Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ricevuta la domanda di accreditamento, procede ad esaminarla e, in caso di accoglimento, ne definisce il profilo di visibilità, oppure procede a richiedere integrazioni, oppure la respinge. Il RENTRI notifica all’ente, via PEC, l’esito della richiesta di accreditamento.

Una volta accreditato l’ente, la persona sarà abilitata, con profilo di responsabile per l’ente, all’accesso e alla consultazione delle informazioni sulla base della visibilità attribuita dal MASE e pertanto potrà abilitare anche altri utenti.

SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE - I sistemi di geolocalizzazione previsti dal decreto devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:
a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra
quelli comunemente usati;
d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.