(Teleborsa) - Una recente ordinanza della cassazione Civile - Ord. Sez. L Num. 12991 Anno 2024 - ha posto dei dubbi sul fatto che non vi potesse essere discrezionalità amministrativa nel merito della valutazione della motivazione, per la fruizione del permesso retribuito. Tuttavia, è necessario che il dipendente indichi quale sia la motivazione, eventualmente anche mediante autocertificazione; si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Nell’orientamento dell’Aran, del settembre 2021, si specifica che "In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico". Nell’ordinanza della cassazione, il ricorso di un lavoratore è stato Rigettato, perché il motivo della richiesta di permesso deve "essere adeguatamente specificato".
Successivamente, nel giugno del 2024, l’Aran ha chiarito che i 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, introdotti dal CCNL 2019/21, spettano per intero al personale docente e ATA con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2024. Dunque, anche il personale sopra citato ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Inoltre, sono moltissime le sentenze che hanno negato discrezionalità della Dirigenza (Tribunale di Fermo, con sentenza n.53 del 26 maggio 2020; Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 54/2019 del 02/04/2019; Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019).
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha detto che "durante la prossima tornata contrattuale, chiederemo che la questione venga chiarita una volta per tutte, nel rispetto degli orientamenti ARAN. Nel frattempo, come sindacato, monitoreremo l’evolversi degli eventi e invitiamo tutto il personale a segnalarci eventuali abusi da parte dei dirigenti scolastici".