(Teleborsa) - Erogato una tantum per l’anno 2024, il "bonus Natale" arriverà con la tredicesima. Per ottenere l’indennità di importo pari a 100 euro, i i lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri, dovranno fare richiesta al proprio datore di lavoro. Le istruzioni dettagliate sono contenute in una circolare dell'Agenzia delle Entrate diffusa a pochi giorni dall'approvazione definitiva del decreto Omnibus che è diventato il contenitore normativo dell'atteso sostegno promesso dal governo
Ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024. Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni: abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale; abbiano "capienza fiscale", ovvero un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
I giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. L'Agenzia delle Entrate precisa che, in
ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione del bonus Natale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva. La circolare chiarisce anche che al calcolo del limite di reddito dei 28mila euro non concorre l'abitazione principale.
Il nucleo monogenitoriale – spiega la circolare – sussiste qualora, alternativamente: l'altro genitore è deceduto; l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). In queste ultime tre ipotesi – integranti fattispecie di nucleo familiare cosiddetta monogenitoriale –, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta: al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore. In tali ipotesi, si precisa, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Al datore di lavoro l'Agenzia spiega che l'indennità dovrà essere riconosciuta insieme alla tredicesima mensilità. Le somme potranno essere recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione. L'importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto, se a tempo determinato o indeterminato, o all'articolazione dell'orario di lavoro, per esempio nel caso di part-time.
Bonus Natale, a chi spetta e come richiederlo: tutti i dettagli
Prima casa fuori dai requisiti di reddito. Vale anche il part-time
11 ottobre 2024 - 08.58