(Teleborsa) - La Corte di giustizia dell'Unione europea (CURIA) ha annullato la decisione della Banca centrale europea del 2016 che negava l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi. La BCE non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte di Silvio Berlusconi di una partecipazione qualificata nella società Banca Mediolanum, situazione che risultava unicamente dalla conservazione, da parte dell'interessato, di una partecipazione qualificata che egli aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell'Unione sulle quali la BCE si era basata.

La ricostruzione dell'operazione

La Fininvest è una holding italiana detenuta in maggioranza da Silvio Berlusconi. Tale società deteneva quote sociali della Mediolanum, società finanziaria quotata in Borsa che deteneva a sua volta il 100% del capitale dell'istituto di credito Banca Mediolanum.

Nel 2014 la Banca d'Italia ha ordinato la cessione, entro 30 mesi, della partecipazione di Fininvest in Mediolanum superiore al 9,99 % e la sospensione immediata dei diritti di voto inerenti alle azioni corrispondenti. L'adozione di tale misura era motivata dal fatto che Silvio Berlusconi era stato dichiarato colpevole di frode fiscale e, di conseguenza, non soddisfaceva più il requisito di onorabilità al quale è subordinata la detenzione di una siffatta partecipazione qualificata. La decisione della Banca d'Italia è stata annullata dal Consiglio di Stato italiano il 3 marzo 2016. Nel frattempo, nel 2015, la Mediolanum è stata incorporata dalla sua società figlia Banca Mediolanum.

La mossa della BCE e il ricorso

A seguito di tale assorbimento e della citata sentenza del Consiglio di Stato italiano, la Banca d'Italia e la BCE hanno ritenuto che Silvio Berlusconi e la Fininvest avessero acquisito una partecipazione qualificata nel capitale di Banca Mediolanum. Orbene, il diritto dell'Unione prevede che una siffatta acquisizione debba essere preceduta da una notifica ed essere oggetto di una valutazione da parte dell'autorità nazionale competente, che trasmette successivamente alla BCE una proposta di decisione. Spetta poi alla BCE opporsi o meno all'acquisizione della partecipazione qualificata di cui trattasi.

Interpellata dalla Banca d'Italia, la BCE si opponeva all'acquisizione di una partecipazione qualificata di Silvio Berlusconi in Banca Mediolanum in quanto egli non soddisfaceva il requisito dell'onorabilità.

Il ricorso di Silvio Berlusconi e della Fininvest per ottenere l'annullamento di tale decisione della BCE è stato respinto dal Tribunale. La Fininvest e gli aventi causa di Silvio Berlusconi hanno impugnato tale sentenza.

La decisione odierna

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione controversa della BCE. Essa giudica che il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia e commesso un errore di diritto nel dichiarare che i ricorrenti hanno acquisito una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum nel 2016. Tale errore deriva dal travisamento della portata della decisione della Banca d'Italia del 2014 che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non ha avuto come conseguenza di ridurre la partecipazione della Fininvest nella Mediolanum, ma solo di sospendere i diritti di voto inerenti alle azioni soggette a un obbligo di cessione. Tale cessione doveva aver luogo solo successivamente, entro un termine di 30 mesi, tramite un fiduciario incaricato della vendita. Il giorno in cui il Consiglio di Stato italiano ha dichiarato l'annullamento, la partecipazione controversa era rimasta pertanto immutata. La modifica della struttura che consentiva la detenzione di tale partecipazione, derivante dall'incorporazione della Mediolanum da parte della Banca Mediolanum, non modificava quest'analisi.

Di conseguenza, non si poteva ritenere che Silvio Berlusconi avesse acquisito una partecipazione qualificata nel 2016, il che avrebbe richiesto una notifica e una valutazione da parte delle autorità competenti. Egli ha soltanto conservato una partecipazione qualificata che era stata acquisita ben prima, a una data in cui le disposizioni di diritto dell'Unione applicate dalla BCE non erano ancora state recepite nell'ordinamento italiano. Poiché tali disposizioni sono prive di efficacia retroattiva, la BCE non poteva legittimamente opporsi alla detenzione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi.