(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Italian Design Brands (IDB), gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento, ha deliberato con voto favorevole da parte della maggioranza degli intervenuti sull’unico punto all’ordine del giorno avente ad oggetto «Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie.

In particolare, l’Assemblea ha autorizzato l'acquisto, in una o più volte e per il periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione, di un numero massimo, anche su base rotativa, di n. 2.000.000 di azioni ordinarie, tenendo conto che il numero massimo di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio della Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere il numero massimo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale), nonché ad alienare le azioni proprie già acquistate o che saranno in futuro acquistate in esecuzione di tale deliberazione.
Il prezzo unitario di acquisto e di alienazione delle azioni proprie dovrà essere stabilito di volta in volta per ciascuna giornata di operatività: il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l’applicazione delle condizioni e dei termini di cui agli all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016; il prezzo di alienazione di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di vendita, diminuito del 20%, fermo restando l’applicazione delle condizioni e dei termini di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016.