(Teleborsa) - L’ Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare con le indicazioni sulla flat tax del 15%, introdotta con l’ultima legge di Bilancio, che si applica sui redditi imponibili del 2023 per la parte incrementale rispetto agli anni 2020-22. Arrivano quindi le norme applicative per la tassa piatta sostitutiva dell’Irpef per i contribuenti con la partita Iva. Nel provvedimento sono stati infatti indicati i redditi interessati e quelli esclusi, oltre alle modalità di calcolo.

La Flat Tax per le partite Iva – spiega l’Agenzia delle Entrate – è un un regime opzionale, valido per quest’anno (e quindi sulla dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2024) che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglie la flat tax applica un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. Tra i casi di esclusione, invece, sono indicati i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (Dl n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (uno o più anni).

La circolare illustra anche le modalità di calcolo, facendo ricorso ad alcuni esempi: occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.