(Teleborsa) - "La presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate sul controverso caso della permanenza di carichi iscritti a ruolo a società tornate in bonis a seguito dell'esecuzione di una proposta di concordato fallimentare (ora "concordato nella liquidazione giudiziale"), pur non mettendo a disposizione del contribuente uno strumento con i crismi dell'automatismo come auspicato nell'istanza di consulenza giuridica richiesta e ottenuta dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, rappresenta un deciso passo in avanti nella risoluzione delle criticità e va quindi favorevolmente accolta. Viene, infatti, finalmente fissato un principio che ora ci si augura sia inequivoco anche per quegli uffici dell'Amministrazione finanziaria che finora, pur in presenza di un dettato normativo chiaro, rimanevano inermi rispetto alle legittime richieste dei contribuenti". È quanto afferma Giovanni Calì, presidente dell'Odcec di Roma, commentando la risposta n. 6 dello scorso 11 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate.

"Adesso l'auspicio è che il documento venga prontamente recepito nell'operatività quotidiana degli Uffici, magari senza il necessario ricorso ad un'istanza di autotutela, quanto meno nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria ha concorso attivamente allo svolgimento della procedura concordataria e ha già beneficiato dei versamenti relativi alle proprie spettanze", sottolinea Dorina Casadei, vicepresidente della Fondazione Telos, Centro Studi dell'Ordine, che evidenzia anche come i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate "risultano applicabili anche al vigente Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, in quanto le disposizioni di cui trattasi relative al concordato fallimentare sono state interamente trasposte nelle disposizioni del Codice relative al concordato nella liquidazione giudiziale".

La tematica per lungo tempo, in assenza di una posizione di prassi chiara, ha generato situazioni di impasse penalizzanti per gli operatori del settore. "Successivamente alla chiusura del fallimento – spiega Davide Lillo, presidente dell'Osservatorio dell'Odcec di Roma sui servizi dell'Agenzia delle Entrate per gli Iscritti – accade che la società tornata in bonis si avveda della presenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico per cause di natura erariale anteriori all'apertura della procedura fallimentare, anche non ricomprese nella massa passiva. Il permanere di tali iscrizioni a ruolo, con il ritorno in continuità del soggetto precedentemente fallito, implica spesso anche la ripresa delle attività di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con l'effetto paradossale che l'ente di riscossione chieda al contribuente di onorare una pretesa già estinta. L'auspicio è che oggi, con la risposta dell'Agenzia, queste situazioni vengano finalmente superate".