(Teleborsa) - L'Antitrust boccia l'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca, ritenendo la concentrazione "non suscettibile di essere autorizzata" in quanto idonea a "produrre la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante" di Intesa "in numerosi mercati" e senza che l'accordo per la cessione di un ramo d'azienda a Bper "possa essere preso in considerazione, quale intervento volto a risolvere le criticità concorrenziali".

È quanto emerge dalle risultanza istruttorie dell'Authority che, al contrario di quanto stabilito da Bankitalia, frena l'operazione lanciata da Intesa sulla banca guidata da Victor Massiah.

In dettaglio, secondo l'Antitrust la concentrazione è in grado di ridurre "in maniera sostanziale e durevole la concorrenza" su una serie di mercati "in ragione dell'elevata quota di mercato e livello di concentrazione raggiunta, accompagnati da una distanza significativa dal secondo operatore di ciascuna area e in considerazione della capacità 'disciplinante' di UBI nei confronti delle maggiori banche".

L'Antitrust ritiene inoltre che "non possa essere preso in considerazione, quale intervento volto a risolvere le criticità concorrenziali dell'operazione in specifici mercati e aree territoriali, il contenuto dell'accordo sottoscritto" da Intesa e Bper, che prevede la cessione a quest'ultima di un pacchetto di 400-500 filiali.

Ciò, scrive l'Antitrust, per tre ragioni: in primo luogo per la "sostanziale indeterminatezza del perimetro del ramo di azienda di Ubi, oggetto di cessione in favore di Bper"; in secondo luogo per le "incertezze in merito all'effettiva attuazione di tale accordo" qualora Intesa detenga a valle dell'offerta pubblica di scambio "il mero controllo al 50% più 1 azione del capitale sociale di Ubi".

Infine per la "sostanziale inefficacia di tale accordo rispetto alle criticità in altre aree del territorio italiano, diverse dalle province del nord-ovest, su cui parimenti le quote post merger" di Intesa e Ubi "risultano di indubbia rilevanza, con specifico riferimento ad alcune CA (catchment area, mercati locali circoscritti ai bacini d'utenza, ndr) della regione Calabria e della regione Marche, nonché dell'Abruzzo".

L'Antitrust ha fissato al 18 giugno il termine "di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori" e ha autorizzato le parti a "presentare memorie scritte e documenti" fino al 15 giugno.

Le parti avranno il "diritto di essere sentite innanzi al collegio" per l'audizione collegiale, al termine della quale il procedimento entrerà nella fase decisoria, rispetto alla quale le risultanze istruttorie non precludono alcun esito.

Una volta acquisito per il parere non vincolante dell'Ivass, per il quale c'è un termine massimo di 30 giorni, il collegio dovrà chiudere entro i 60 giorni lavorativi dall'avvio dell'istruttoria il procedimento, per cui una decisione è attesa nella seconda metà di luglio.